
La scelta del contraente in grado di offrire le maggiori garanzie possibili in termini di affidabilità e qualità della prestazione rappresenta uno degli aspetti più rilevanti e al tempo stesso problematici del rapporto negoziale, specialmente nei contratti d’appalto. Da ciò ne deriva la crescente importanza che i c.d. “sistemi di qualificazione”, ovvero l’insieme di regole e procedimenti diretti da un lato ad escludere dal mercato operatori non regolari o scarsamente preparati e, dall’altro, a premiare i soggetti più affidabili sotto il profilo morale, tecnico e professionale, stanno progressivamente assumendo all’interno del contesto italiano.
Originariamente introdotti dalla L. 109/1994 al fine di contrastare le infiltrazioni criminali nelle sole gare ad evidenza pubblica, simili meccanismi sono previsti dal D.lgs. 81/08, anche nel settore privato. Sebbene le analogie, specie sul piano teorico-funzionale, con i predetti meccanismi di qualificazione già applicati agli appalti pubblici siano molteplici, differenti, sono invece le finalità che tali strumenti perseguono a seconda della natura, pubblica o privata, del contratto d’appalto: rispettivamente la preselezione degli operatori di mercato e la tutela delle condizioni di lavoro.
La prima delle citate finalità è tipica della qualificazione che avviene negli appalti pubblici, ambito nel quale la obbligatoria certificazione dei requisiti (sia tecnici che morali) necessari a far presumere l’idoneità dei contraenti, previamente effettuata dalle c.d. Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), costituisce condicio sine qua non ai fini della partecipazione agli appalti pubblici. La funzione di tutela, invece, caratterizza l’approccio adottato in riferimento agli appalti privati, settore nel quale la qualificazione delle imprese non opera esclusivamente al fine di preselezionare i partecipanti ai bandi di gara, bensì principalmente a garanzia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Infatti ricordiamo come l’art. 26 del D.lgs. 81/2008, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda del committente o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima (sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo) prevede l’obbligo dell’appaltante di verificare l’idoneità` professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da compiere; di fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui andranno ad operare; di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione; di coordinare gli interventi, anche al fine di eliminare i pericoli dovuti alle interferenze tra i lavori affidati alle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, a tal fine elaborando un unico documento di valutazione dei rischi.
Lo scopo è quello di valutare qualitativamente quanto presentato dall’impresa appaltatrice, al fine di misurare l’effettivo impegno dell’azienda nel perseguire con intensità e continuità, il progressivo miglioramento del livello di sicurezza e tutela della salute all’interno delle proprie organizzazioni, in modo da poter dare evidenza al datore di lavoro committente del proprio livello di affidabilità.
Sulla base del concetto che un efficace prevenzione presupponga un’adeguata organizzazione, l’art. 27 del D.lgs. 81/2008 prevede l’istituzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, la cui adozione (in base alle intenzioni del legislatore) ha lo scopo di innescare una sorta di “circolo virtuoso”, volto a favorire la cultura della prevenzione e a promuovere la sicurezza come fattore organizzativo fondamentale, da strutturare all’avvio e durante qualsiasi attività imprenditoriale o autonoma.
Proprio a tal proposito, il TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede all’articolo 27, comma 1-bis, uno strumento per consentire la verifica continua dell’idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi nel settore dell’edilizia, e che opera per mezzo di un punteggio iniziale atto a misurare tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, similmente ad una “patente a punti” come prevista attualmente dal nostro codice della strada.
La ratio è quella di creare un sistema di qualificazioni delle imprese, volto a definire modelli virtuosi per le imprese che in primis rispettano le disposizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma che applicano anche determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, in relazione agli appalti e alle varie tipologie di lavoro.
Un tale sistema potrebbe essere riprodotto ed applicato dalle imprese committenti per strutturare i rapporti con i propri appaltatori, creando così uno strumento che possa rafforzare la virtuosità degli stakeholder con i quali il Committente ha rapporti professionali e garantire l’affidabilità dei fornitori sul rispetto della normativa salute e sicurezza.
Il Committente rilascia un documento impostato come una patente a punti, che l’impresa appaltatrice si impegna a compilare attestando la sussistenza dei requisiti richiesti all’interno della patente e ad inoltrare semestralmente o annualmente la stessa per permettere la verifica della permanenza dei requisiti e controllare il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’impresa appaltatrice in sede di stipula di contratto dovrà dichiarare di accettare tale meccanismo.
Sarà necessario attribuire un punteggio all’impresa che dovrebbe variare in base all’organico della stessa, da un minimo di 20 punti per lavoratore autonomo fino ad un massimo di 100 per un’impresa con più di 200 dipendenti.
Sarà, inoltre, opportuno attribuire un punteggio agli operatori economici che sono dotati di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 e a coloro che abbiano implementato e certificato un proprio sistema di gestione di sicurezza in conformità agli standard UNI ENI ISO 45001:2018.
Il punteggio dovrà essere ridotto in seguito all’accertamento di una o più violazione alle norme per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro da parte del Committente, in particolare facendo riferimento all’elenco dell’allegato I al D.lgs. 81/08, ad esempio per ognuna delle violazioni indicate e contestate all’impresa si potrebbero detrarre 2 punti.
Oltre alle tipologie di reati indicati nell’allegato I, sarà necessario individuare per i vari settori degli operatori economici un elenco tipologico specifico di ulteriori violazioni che comportino la riduzione del punteggio della patente.
Per fare qualche esempio, quando la violazione delle norme antinfortunistiche costituisce un aggravante per i delitti previsti dall’art. 589 e 590 del codice penale (Omicidio colposo e lesioni personali colpose), o in caso di infortuni mortali dovrà essere prevista una decurtazione di 20 punti. Oppure collegare la riduzione del punteggio ai casi di evasione contributiva o assicurativa debitamente accertata in caso di lavoro irregolare.
Nel caso in cui non siano state riscontrate gravi violazioni delle norme per la prevenzione e protezione dei rischi ad esempio per quelle previste dall’allegato I al D.lgs. 81/08, potranno essere attribuiti nuovi punteggi.
Si potrà svolgere una verifica periodica per la quale ogni anno l’impresa appaltatrice dovrà dimostrare di possedere i requisiti etici, tecnico-economici ecc., oltre ad accertare l’assenza di reati commessi successivamente al rilascio della patente.
Nel caso in cui, successivamente al rilascio della patente, venisse a mancare anche uno dei requisiti indicati (etici, tecnico-economici) potrà essere disposto un meccanismo di sospensione della stessa fino a quando l’operatore economico non provvederà a produrre il requisito mancante. La patente potrà, infine, essere revocata all’esaurimento dei punti disponibili.
Di seguito riportiamo un elenco degli elementi più rilevanti che consigliamo all’azienda committente di esaminare attentamente per valutare la reale affidabilità dell’impresa appaltatrice a cui si intende affidare lavori, servizi e forniture:
- certificato di iscrizione alla CCIA;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale art 26 comma 1 lettera a) punto 2 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- codici, di posizione INPS e INAIL;
- documentazione comprovante la regolarità dell’assolvimento degli obblighi assicurativi e contributivi alla data della richiesta di qualificazione (DURC);
- libro unico di ciascun dipendente operante all’interno del contratto di appalto;
- estremi di assicurazioni RCT e RCO contratte volontariamente, i relativi massimali, le eventuali rinunce di rivalsa;
- idoneità sanitaria alla mansione per ciascun dipendente operante all’interno del contratto di appalto ai sensi dell’art 41 D.lgs. 81/08 e s.m.i. e ai sensi della L.131/2003
- documento relativo ai rischi introdotti all’interno dell’azienda nell’ambito del contratto di appalto;
- referenze, iscrizione ad albi, certificazione di qualità e simile documentazione integrativa;
- nomina del Caposquadra che coordina i Lavori all’interno del contratto di appalto.
Tali documenti risultano fondamentali per un efficiente gestione dell’appalto, in quanto, oltre a poter essere utilizzati come parametri di valutazione per impostare la patente a punti, consentono al Committente di evitare di dover rispondere in solido per i lavoratori delle ditte in appalto in caso di mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi.